LA NUOVA "46/90" IN VIGORE DAL 27 MARZO 2008 Nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 61 è stato pubblicato il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici". La pubblicazione del Decreto consente l’attuazione di quanto disposto al comma 1 dell’art. 3 della Legge 26 febbraio 2007, n° 17 che subordina all’entrata in vigore del nuovo regolamento in materia di installazione di impianti la definitiva abrogazione del capo V del DPR 380/01, della Legge 46/90 e del DPR 447/91. Il provvedimento entrerà in vigore a decorrere dal 27 marzo 2008. Dal 27 marzo 2008 la normativa sulla sicurezza degli impianti non chiamerà più Legge 46/90 ma D.M.. 37/2008. Il provvedimento è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale N. 61 del 12/03/2008 dopo un iter particolarmente travagliato. Il Decreto di fatto cancella, con un unico colpo di spugna, tutte le norme finora esistenti in materia. Oltre la famosa “46/90” vengono infatti abrogati anche il DPR 447/91 e le regole sull’impiantistica contenute nel Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001). LE PRINCIPALI NOVITA’ Vediamo in forma semplice e schematica le principali novità introdotte dal D.M. La nuova normativa non fa più distinzione fra edifici adibiti ad uso civile o ad altri usi. - Accorpamento nella stessa classificazione – lettera a) – quindi con richiesta degli stessi requisiti degli impianti elettrici degli impianti di protezione delle scariche atmosferiche e degli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere. - Il responsabile tecnico potrà svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. - Si allungano i tempi, nel caso di diploma o di attestato di qualificazione professionale, per poter essere abilitati a svolgere ilo ruolo di responsabile tecnico (si passa da un anno a due di periodo di inserimento nel settore) - Variazione dei limiti dimensionali alla progettazione; - Per gli impianti privi di dichiarazione di conformità è stata introdotta la possibilità che possano essere certificati attraversouna perizia redatta da un tecnico (negli impiantisoggetti a progetto) o da un responsabile tecnico (per impianti non soggetti a progetto). Per entrambi i soggetti è richiesta una esperienza di almeno 5 anni nel settore impiantistico. - Introdotto in capo al proprietario l’obbligo di eseguire la manutenzione periodica sull'impianto elettrico; - La dichiarazione di conformità diventa un documento essenziale da presentare entro 30 giorni dall’allacciamento all’azienda del gas / Energia elettrica / Acquedotto. Tale obbligo vale anche in caso di richiesta di aumento di potenza. - La dichiarazione di conformità (o di rispondenza) diventa un documento obbligatorio da allegare al rogito di compravendita immobiliare. - Introdotto l’obbligo di depositare il progetto / dichiarazione di conformità / certificato di collaudo presso lo sportello unico per l’edilizia; |
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